Art. 20.
(Contributi alla produzione audiovisiva).

      1. Il Centro concede:

          a) contributi automatici alle imprese di produzione audiovisiva indipendenti che sono titolari di un proprio conto aperto presso il Centro definite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), per l'ideazione e lo sviluppo delle medesime;

          b) contributi complementari, in forma di anticipazione finanziaria soggetta all'obbligo di rimborso, alle imprese di produzione audiovisiva indipendenti che sono titolari di un proprio conto aperto presso il Centro e che hanno esaurito la propria disponibilità sul conto medesimo;

          c) contributi selettivi alle imprese audiovisive per la produzione, l'ideazione e lo sviluppo di opere audiovisive, di cui è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla commissione, ovvero qualora le imprese non siano titolari di un proprio conto aperto presso il Centro;

          d) contributi alle imprese audiovisive indipendenti per la promozione all'estero delle opere, comprese le spese per il

 

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doppiaggio e per la sottotitolazione delle opere medesime.

      2. I parametri, i criteri, le modalità e i requisiti delle opere e dei soggetti che richiedono l'accesso ai contributi automatici, complementari e selettivi, nonché le modalità di calcolo, erogazione, compensazione e restituzione dei medesimi da parte delle imprese di cui al comma 1 sono stabiliti dal Centro.